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In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalita' ed alle condizioni previste dal primo e terzo comma del precedente articolo per i militari dell'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;855~art2 · fonte del testo