Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1984 al 9 ottobre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa della Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-12-22;873~art1 · fonte del testo