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Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa della Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;873~art1 · fonte del testo