Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Testo vigente dal 17 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;177~art1 · fonte su Normattiva