Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Testo vigente dal 17 maggio 1989
