I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 1 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-12;50~artunico · fonte del testo