Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1967 al 31 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo articolo 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro. In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza e' condizionato il permesso. Il permesso e' rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 31 gennaio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art17 · fonte del testo