Il permesso di ricerca puo' essere intestato a piu' soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le societa' per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso. I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita' mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o piu' contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi. La quota di uno o piu' contitolari non puo' essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art18 · fonte del testo