Art. 16 — COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto della razionalita' e completezza del programma di lavoro che preveda altresi' la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Testo vigente dal 31 gennaio 1991
