Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purche' nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28. Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art36 · fonte del testo