Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca e' ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa. La riduzione e' fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19. Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art25 · fonte del testo