L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituto dal seguente: "Il concessionario puo' chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art67 · fonte del testo