Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art24 · fonte del testo