Il titolare del permesso puo' rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia puo' comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.
Testo vigente dal 3 agosto 1967
