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La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 33, e' affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed e' regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e da quelli per le finanze e per il tesoro.

Testo in vigore dal 3 agosto 1967 al 29 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art37 · fonte del testo