Art. 38 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625
Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)). Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)).
Testo vigente dal 29 dicembre 1996
