Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato. Le attribuzioni spettanti agli organi statali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale piu' vicino all'impianto. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art49 · fonte del testo