Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. 7 La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale. Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 1994, n. 689

7

La L. 2 dicembre 1994, n. 689 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1".

Testo vigente dal 20 dicembre 1994

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1967 al 20 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 1994, n. 689

    La L. 2 dicembre 1994, n. 689 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art1 · fonte del testo