Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti: "Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari. Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato".
Testo vigente dal 3 agosto 1967
