L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio. Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato. In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art61 · fonte del testo