L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione gia' accordati. I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi. La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa".
Testo vigente dal 3 agosto 1967
