Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato rende note le modalita' con le quali e' possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art7 · fonte del testo