[1]La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)). Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:
[2]Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 440 parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto I della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;
[3]Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 440 e il 420 parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;
[4]Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;
[5]Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 420 parallelo;
[6]Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonche' il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna. La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge: Zona A, trenta giorni; Zona B, otto mesi; Zona C, ventisei mesi; Zone D ed E, quattordici mesi. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)).
Testo vigente dal 29 dicembre 1996
