Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione e' revocata senza diritto ad alcun indennizzo. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati. Qualora il concessionario provi che l'omissione o la inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente art. 15.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art16 · fonte del testo