Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1967, n. 613.
Abrogato dal 18 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 123 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente art. 15. Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art17 · fonte del testo