Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 123 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente art. 15. Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1967, N. 613

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art17 · fonte del testo