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Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione e' revocata senza diritto ad alcun indennizzo. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati. Qualora il concessionario provi che l'omissione o la inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente art. 15.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art16 · fonte del testo