Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione e' revocata senza diritto ad alcun indennizzo. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati. Qualora il concessionario provi che l'omissione o la inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente art. 15.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
