Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art19 · fonte del testo