((La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi)).

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 6 parole tolte, 11 parole aggiunte.

La duratatolto: , della concessione e' di tolto: venti aggiunto: trenta anni. Decorsi tolto: i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di … ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. La proroga e' disposta aggiunto: alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria tolto: e per il commercioaggiunto: , il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art18 · fonte del testo