((Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo)).

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 251 parole tolte, 70 parole aggiunte.

tolto: Per le concessioni di coltivazione il concessionarioaggiunto: Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato tolto: una aliquota del prodotto calcolata, sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure: da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione; maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza; maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza; maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza; maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza; maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza.; maggiore di 128 e fino a, 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza; maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza. Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas aggiunto: un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento. Con decreto del Ministro per l'industria tolto: e per il commercioaggiunto: , il commercio e l'artigianato, di concerto tolto: col Ministro aggiunto: con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso tolto: determinato come al comma seguente. Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti e' determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto aggiunto: calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art22 · fonte del testo