Il concessionario deve:

  • 1)effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;
  • 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
  • 3)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
  • 4)conservare, con le modalita' indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
  • 5)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;
  • 6)osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art20 · fonte del testo