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Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potra' essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo. Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, saranno fissate le particolari condizioni e le modalita' da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sara' pubblicato una Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967
