L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando e' corrisposta per la concessione di coltivazione relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e', per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attivita' economiche ed al suo incremento industriale. A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta, aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione. Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art24 · fonte del testo