Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

  • 1)non inizia i lavori nel termine prescritto;
  • 2)non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria;
  • 3)riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
  • 4)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
  • 5)non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
  • 6)trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
  • 7)non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;
  • 8)non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art39 · fonte del testo