Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:
- 1)non inizia i lavori nel termine prescritto;
- 2)non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria;
- 3)riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 4)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5)non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 6)trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
- 7)non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;
- 8)non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
