Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:
- 1)non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2)non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;
- 3)non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;
- 4)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5)non corrisponde nei termini il canone;
- 6)cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
- 7)procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
- 8)non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
