Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

  • 1)non inizia i lavori nei termini prescritti;
  • 2)non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;
  • 3)non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;
  • 4)sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;
  • 5)non corrisponde nei termini il canone;
  • 6)cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
  • 7)procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
  • 8)non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art38 · fonte del testo