Il titolare del permesso deve:
- 1)svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
- 3)entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorita' mineraria;
- 4)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
- 5)conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
- 6)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;
- 7)osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1991, n. 9
7La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".
Testo vigente dal 31 gennaio 1991
