Il titolare del permesso deve:

  • 1)svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
  • 2)riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorita' mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
  • 3)entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorita' mineraria;
  • 4)comunicare all'autorita' mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
  • 5)conservare, con le modalita' indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
  • 6)consegnare all'autorita' mineraria i campioni che essa richiede;
  • 7)osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonche' quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorita' mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1991, n. 9

7

La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".

Testo vigente dal 31 gennaio 1991

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 31 gennaio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1991, n. 9

    La L. 9 gennaio 1991, n. 9 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art9 · fonte del testo