Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo e' confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformita' delle disposizioni della presente legge. L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalita' indicate nei commi precedenti. I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 gennaio 1957
