Il titolare del permesso e' tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso. Il termine non puo' essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art8 · fonte del testo