Art. 7 — La durata del permesso è di quattro anni
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9.
Abrogato dal 31 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9.
Abrogato dal 31 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Con il decreto di proroga del Ministro per l'industria e per il commercio e' approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunziato ovvero, alla scadenza, del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non puo' ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art7 · fonte del testo