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Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facolta' di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita', che la produzione sia conforme al prototipo omologato. Lo stesso Ministero, per ogni tipo di veicolo che ha omologato o che ha rifiutato di omologare, informa, entro il termine di un mese, le competenti autorita' degli altri Stati membri della CEE inviando la documentazione relativa. Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato viene compilato dal costruttore o dal suo legale rappresentante un certificato di conformita' il cui modello e' stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Il costruttore o il suo legale rappresentante deve informare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della cessazione eventuale della produzione di un tipo di veicolo omologato, nonche' di ogni eventuale modifica. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, se ritiene che le modifiche proposte non esigano una modifica del tipo omologato, ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e indirizza alle autorita' competenti degli altri Stati membri della CEE, mediante invii raggruppati e periodici, copie della documentazione relativa alle modifiche apportate. Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constata che una modifica apportata giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e trasmette la nuova documentazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri della CEE entro il termine di un mese. Nel caso in cui l'omologazione del tipo venga modificata ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla cessazione della produzione del tipo omologato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile comunica, entro il termine di un mese, alle autorita' competenti degli Stati membri della CEE i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente all'omologazione originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova omologazione.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;942~art4 · fonte del testo