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I veicoli di cui all'articolo 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato la omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformita'. Tuttavia questo certificato non impedisce il rifiuto dell'immatricolazione per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. La conformita' al prototipo omologato viene a mancare quando, rispetto alla omologazione, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma del precedente articolo 4 dalle autorita' competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;942~art5 · fonte del testo