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Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che i veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benche' accompagnati da un certificato di conformita' regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale puo', per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne informa immediatamente le competenti autorita' degli Stati membri e la commissione delle Comunita', precisando i motivi della sua decisione.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;942~art7 · fonte del testo