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Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, su richiesta dell'interessato, possono trovare applicazione, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riterra' validi per il riconoscimento, in Italia, del tipo di veicolo o di dispositivo che abbia gia' ottenuto l'omologazione nazionale presso altro Stato membro della CEE, i controlli gia' effettuati dalle competenti autorita' di quello Stato in applicazione delle prescrizioni tecniche comunitarie gia' emanate.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 1 gennaio 1993
