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A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1974 al 1 gennaio 1993
