Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica. Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

Testo vigente dal 24 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-23;189~art7 · fonte del testo