Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, e' riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina. Qualora gli interessati abbiano superato il limite di eta' stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sara' attribuita nella riserva di complemento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-18;858~art1 · fonte del testo