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Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, e' riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina. Qualora gli interessati abbiano superato il limite di eta' stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sara' attribuita nella riserva di complemento.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010
