Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte.
tolto: Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, e' riconosciuto in ragione della meta' su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B. Il riconoscimento di cui al comma precedente e' disposto a favore dei professori in attivita' di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-22;203~artunico · fonte del testo