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Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, e' riconosciuto in ragione della meta' su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B. Il riconoscimento di cui al comma precedente e' disposto a favore dei professori in attivita' di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.

Testo in vigore dal 11 aprile 1952 al 4 aprile 1958

urn:nir:stato:legge:1952-03-22;203~artunico · fonte del testo