Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, e' riconosciuto in ragione della meta' su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B. Il riconoscimento di cui al comma precedente e' disposto a favore dei professori in attivita' di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 marzo 1958, n. 165

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La L. 13 marzo 1958, n. 165 ha disposto (con l'art. 5) che "Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di dieci anni".

Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1952 al 4 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 marzo 1958, n. 165

    La L. 13 marzo 1958, n. 165 ha disposto (con l'art. 5) che "Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di dieci anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-22;203~artunico · fonte del testo