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Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

Testo in vigore dal 28 luglio 1960 al 21 novembre 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 283/1985

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 1985

    L'art. 1 della l. 10 luglio 1960, n. 735, limitando il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali, crea una ingiustificata disparità di trattamento in quanto consente che un medesimo titolo venga valutato o meno, nella identità delle caratteristiche del posto da ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica presso la quale detto posto è in organico. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 luglio 1960, n. 735, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il riconoscimento dei servizi medici prestati all'estero ai soli fini della valutazione in concorsi presso enti locali.

    Art. 1 Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735~art1 · fonte su Normattiva