E' concesso, a partire dal 1 gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 18 agosto 1965
E' concesso, a partire dal 1 gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 18 agosto 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-26;977~art4 · fonte del testo