Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La navigazione compiuta nelle zone di mare indicate nell'art. 4 e' calcolata doppia:

  • a)agli effetti del conseguimento dei gradi marittimi;
  • b)agli effetti del conseguimento della medaglia di lunga navigazione di cui al R. decreto 27 novembre 1904, n. 656.

Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1211~art2 · fonte del testo